Sassano, il TAR accoglie il ricorso contro il Comune per il lavori sull’Ecomostro

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La sentenza del TAR Campania annulla gli atti di revoca dei lavori deliberati dal Comune di Sassano alla ditta incaricata, a seguito aggiudicazione della gara di appalto, di eseguire i lavori della nuova casa comunale. Il 24 ottobre 2012 veniva presentato il progetto per la realizzazione della nuova casa comunale a Sassano con l’abbattimento di alcuni piani della struttura ben nota come Ecomostro. Il progetto, come dichiarato dal primo cittadino Tommaso Pellegrino, realizzato dopo un percorso lungo e articolato sia dal punto di vista della progettualità in se, sia per ciò che riguardava il lavoro burocratico che interessava, in particolare l’abbattimento di 2 piani della struttura per renderlo dal punto di vista paesaggistico più adeguato al contesto urbano in cui doveva insistere. A seguito gara di appalto la ditta aggiudicatrice dei lavori è la Società Giordano Attilio SRL che peraltro avvia subito la procedura di cantierizzazione dei lavori ma, nel contempo, aveva richiesto all’amministrazione comunale la consegna di una serie di atti tra i quali anche l’autorizzazione sismica che, alla data del 5 febbraio 2014 non era ancora stata rilasciata dal Genio Civile. Il comune di Sassano, secondo quanto riportato sulla sentenza del TAR che ha valutato tutta la documentazione fornita dalle parti, anziché fornire la documentazione più volte richiesta dalla ditta incaricata dei lavori e quindi, a seguito incontro, provvedere alla risoluzione delle problematiche, adotta un atto di revoca dell’appalto aggiudicandolo ad un’altra ditta, la Novatec Sistemi. Ed è proprio l’atto di revoca che diventa oggetto di ricorso al TAR Campania da parte della Società Giordano contro il Comune di Sassano. Il TAR, con sentenza del 11 novembre 2014 accoglie il ricorso con cui la società chiedeva l’annullamento degli atti per violazione della legge ed eccesso di potere. Nel documento si legge infatti come per il Colelgio giudicante nella vicenda non è riscontrabile nessun dei presupposti richiesti dalla norma per azionare il potere di revoca. Peraltro, in caso tale potere venga esercitato, il provvcedimetno non può produrre ulteriori effetti, quindi i lavori non dovevano essere eseguiti. Nel caso di Sassano, invece, la seconda ditta ha provveduto, su mandato del Comune, ad effettuare regolarmente lavori che erano interessati da provvedimento di revoca. Inoltre, nella sentenza si legge: “Per le supposte considerazioni, deve ritenersi che la scelta operata dall’Amministrazione comunale con i provvedimenti impugnati non possa ritenersi presidiata da un’efficace valutazione dell’interesse pubblico, al contrario imponeva una ragionevole composizione delle questioni sollevate dalla ditta , peraltro non assistite dalla certificazione sismica”. Insomma dalla sentenza del TAR la ditta Giordano Attilio è chiamata all’esecuzione dei lavori e ad ottenere il dovuto ricavo come pattuito. L’altra ditta Novatec Sistemi non è autorizzata in alcun modo all’esecuzione dei lavori. Peccato che i lavori sono stati eseguiti ma sono stati eseguiti da chi non era autorizzato. 

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