Stazione Elettrica, sentenza del Consiglio di Stato favorevole a Terna. L’avv. Vassallo: “La battaglia continua”

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E’ stata pubblicata ieri la sentenza del Consiglio di Stato relativa al ricorso presentato dal Comune di Montesano sulla vicenda della Stazione Elettrica di Terna. I giudici hanno confermato la precedente sentenza del TAR, che aveva dato ragione alla multi nazionale Terna. Tutti i dettagli nell’intervista realizzata all’avvocato Monica Vassallo, che rappresenta i cittadini residenti nell’area della costruenda stazione elettrica nella vertenza contro Terna, e che conferma: “La battaglia contro Terna Continua”

LEGGI LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2013, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali e dal Ministero dell’Interno, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180;
il Comune di Montesano sulla Marcellana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria, 2;
la Essebiesse Power s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D’Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio Luponio, in Roma, via M. Mercati, 51;
i signori Annamaria Bianco, Michele Cardinale, Serafina Lovisi, Massimo Galatro, Angelina Spenillo, Lorenzo Spenillo e Nicola Radesca, rappresentati e difesi dall’avvocato Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Egidio Lizza, in Roma, via Valadier, 43;
la Legambiente Campania – Onlus;

sul ricorso numero di registro generale 1741 del 2013, proposto dal Comune di Montesano sulla Marcellana, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Placidi, in Roma, via Cosseria;
contro
la Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno, Maurizio Carbone e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Parioli, 180; il Ministero dell’Interno e il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona dei Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; la Essebiesse Power s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi D’Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio legale Luponio, in Roma, via M. Mercati, 51;
i signori Annamaria Bianco, Michele Cardinale, Serafina Lovisi, Massimo Galatro, Angelina Spenillo, Lorenzo Spenillo; la Legaambiente Campania – Onlus;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione II, n. 9881/2012, resa tra le parti e concernente: ordinanza di sospensione lavori, ordinanza di demolizione, autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
Visti gli artt. 60 e 72 cod. proc. amm.;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l’avvocato dello Stato Gentili e gli avvocati Bruno, Passeggio, Lentini, D’Angiolella, Sanino e Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio pronunciava definitivamente sul ricorso n. 8582 del 2011 (integrato da motivi aggiunti), proposto dalla Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., nella sua qualità di proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale e titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, avverso i seguenti atti:
(i) il provvedimento del Comune di Montesano sulla Marcellana n. 9333 del 3 ottobre 2011, con il quale era stata disposta la sospensione dei lavori di realizzazione di una stazione elettrica di trasformazione a 380/150 kV e delle connesse opere infrastrutturali in località Tempa San Pietro, autorizzata dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010 quale opera necessaria ed indispensabile per immettere nelle rete elettrica di trasmissione nazionale l’energia elettrica che sarebbe stata prodotta dall’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica (alla cui costruzione e al cui esercizio, con il citato provvedimento n. 377/20010, di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, era stata abilitata la s.r.l. Essebiesse Power, con successiva volturazione, limitatamente alla costruzione e all’esercizio della stazione elettrica e dei raccordi di collegamento all’esistente elettrodotto a 220 kV Rotonda – Tusciano, in favore della ricorrente Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a, con decreto dirigenziale n. 191 del 15 aprile 2011);
(ii) la successiva ordinanza di demolizione n. 70 del 17 novembre 2011, emessa dal responsabile del servizio tecnico dello stesso Comune;
(iii) la nota della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle Province di Salerno e Avellino n. 25063 del 3 ottobre 2011, indirizzata al Comune e d’impulso all’adozione di provvedimenti sospensivi e repressivi relativi alla menzionata opera ed alla relativa strada di accesso, evasa del Comune con l’adozione dei provvedimenti sub (i) e (ii).
Gli impugnati provvedimenti erano stati adottati sul presupposto che la società istante avrebbe radicalmente modificato l’originario progetto, segnatamente trasferendo la centrale elettrica dal territorio comunale di Casalbuono nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana, senza che tali variazioni sostanziali avessero formato oggetto di una nuova valutazione d’impatto ambientale (v.i.a.) e fossero state sottoposte alla competente Soprintendenza per la necessaria autorizzazione paesaggistica, ricadendo l’opera in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. c), d.lgs. n. 42 del 2001, poiché ubicata nella fascia fluviale di 150 m dal Vallone Pantanelle.
L’adito T.a.r., in particolare, provvedeva come segue:
(a) dichiarava il ricorso principale, proposto avverso il provvedimento sub (i), improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso l’assorbimento dell’ordine di sospensione dei lavori nel successivo ordine di demolizione;
(b) accoglieva il ricorso per motivi aggiunti proposto avverso i provvedimenti sub (ii) e (iii), rilevando che:
– né il Comune, né la Soprintendenza avevano impugnato l’autorizzazione unica, rilasciata in esito alle conferenze di servizi dell’11 settembre 2008 e del 24 febbraio 2010, alle quali entrambe le Amministrazioni erano state invitate (in particolare, il rappresentante del Comune di Montesano sulla Marcellana aveva partecipato ad entrambe le sedute, esprimendo parere favorevole al progetto, mentre la Soprintendenza, dopo aver espresso parere favorevole con nota n. 24907 del 17 settembre 2008, non aveva partecipato alla conferenza del 24 febbraio 2010, e la Regione ne aveva ritenuto acquisito l’assenso ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. 7 agosto 1990, n. 241), sicché la menzionata autorizzazione non poteva essere disapplicata, peraltro da autorità incompetente, con l’impugnato provvedimento comunale (emesso su impulso della Soprintendenza);
– nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica le amministrazioni coinvolte (tra cui il Comune di Montesano e la Soprintendenza) erano state rese edotte della necessità di spostare la stazione elettrica in territorio comunale di Montesano, come da progetto rielaborato, e, dunque, poste in grado di esprimere le proprie valutazioni;
– l’eventuale carenza della valutazione d’impatto ambientale (ad ogni modo documentalmente contrastata dalla società ricorrente) costituirebbe, tutt’al più, motivo di annullabilità, e non già di nullità, del provvedimento conclusivo;
(c) dichiarava le spese di causa interamente compensate tra le parti.
2. Avverso tale sentenza interponevano appello il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell’interno (con il ricorso rubricato al n. 1692 del 2013), deducendo i seguenti motivi:
a) l’erronea omessa considerazione, che il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza con nota n. 24907 del 17 settembre 2008 riguardava la localizzazione della stazione elettrica nel territorio comunale di Casalbuono, e non in quello di Montesano, nonché l’erronea applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 387/2003, 14-terl. e 21-septies n. 241/1990, in quanto:
– considerato il valore della tutela del paesaggio, ex art. 9 Cost., alla mancata partecipazione della Soprintendenza alla conferenza di servizi non poteva attribuirsi valenza significativa di assenso, essendo in ogni caso necessaria la formulazione di un parere espresso;
– il mancato concorso dell’Amministrazione statale preposta alla tutela del paesaggio integrava un difetto assoluto di attribuzione della Regione a concludere il procedimento col rilascio dell’autorizzazione unica, o comunque la mancanza di un elemento essenziale, sicché, contrariamente a quanto ritenuto dal T.a.r., ricorreva un’ipotesi di nullità, con conseguente esclusione dell’onere d’impugnativa, entro il termine di decadenza proprio dell’azione di annullamento, e del previo vittorioso esercizio dell’azione di annullamento, prima dell’adozione dei provvedimenti repressivi giustificati dall’assenza di un efficace titolo abilitativo;
b) l’erronea applicazione degli artt. 12 d.lgs. n. 387/2003 e 14-ter, 21-septies l. n. 241/1990, anche con riguardo alla mancata acquisizione della v.i.a. in relazione alla nuova localizzazione dell’impianto, pure integrante un’ipotesi di nullità dell’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione;
c) l’erronea affermazione del T.a.r., secondo cui l’assenza della Soprintendenza alla conferenza di servizi del 24 febbraio 2010 fosse stata ingiustificata, avendo quest’ultima con fax del 23 febbraio 2010 comunicato una richiesta di rinvio per carenze documentali del progetto trasmesso, e dovendo tale comunicazione, in ogni caso, essere qualificata come manifestazione di un motivato dissenso, con le conseguenze di cui al comma 3 dell’art. 14-quater l. n. 241/1990.
Le appellanti Amministrazioni statali chiedevano dunque, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dell’impugnata sentenza e in sua riforma, il rigetto dell’avversario ricorso di primo grado.
3. Con separato ricorso (rubricato al n. 1741 del 2013), avverso la stessa sentenza interponeva appello anche il Comune di Montesano sulla Marcellana, deducendo i seguenti motivi:
a) l’erronea applicazione dell’art. 14, commi 4 e 7, l. n. 241/1990 in relazione all’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, costituendo l’assenza di v.i.a. vizio di nullità del provvedimento conclusivo per difetto di attribuzione, ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990, con la duplice conseguenza della radicale inefficacia del titolo abilitativo e del legittimo esercizio, da parte dell’Amministrazione comunale, dei poteri repressivi ex art. 27 d.lgs. n. 380/2001;
b) l’erronea applicazione dei citati articoli di legge anche sotto il profilo della mancata acquisizione del parere della Soprintendenza, in seno alla conferenza di servizi, sul progetto modificato, pure comportante la nullità del titolo abilitativo e non la sua semplice annullabilità per violazione di legge, con le conseguenze sopra evidenziate.
L’Amministrazione comunale chiedeva, in riforma dell’impugnata sentenza e previa sospensione della sua efficacia esecutiva, il rigetto dell’avversario ricorso di primo grado.
4. Si costituivano in giudizio le società Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. ed Essebiesse Power s.r.l., contestando la fondatezza degli appelli e chiedendone la reiezione.
5. Con memoria del 21 marzo 2013, depositata in pari data, si costituivano nel giudizio d’appello introdotto dalle Amministrazioni statali anche gli intervenientiad opponendum di primo grado, aderendo all’appello e chiedendone l’accoglimento.
6. All’udienza camerale del 9 aprile 2013, fissata per la trattazione delle istanze incidentali di sospensiva proposte dalle Amministrazioni appellanti, le parti venivano avvisate della possibilità di una definizione del giudizio con sentenza breve, sicché entrambe le cause venivano trattenute in decisione, con contestuale pronuncia sulle istanze cautelari, tra di loro riunite, respinte con ordinanza n. 1253/2013 per le ragioni che sarebbero state esposte nella sentenza.
Il particolare, il presidente del Collegio ha segnalato che il collegio avrebbe depositato una sentenza, sugli appelli in esame, qualora le parti avessero concordato nel formulare un quesito in applicazione dell’art. 72, comma 1, del codice del processo amministrativo, avente per oggetto la questione – decisiva per verificare la legittimità degli atti impugnati in primo grado – se sia configurabile la nullità o l’annullabilità della autorizzazione unica regionale (emessa ai sensi dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e avente effetti costitutivi della valutazione di impatto ambientale), quando non sia stata legittimamente acquisita la valutazione della Soprintendenza statale, preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
7. Premesso che, a norma dell’art. 96 cod. proc. amm., i due ricorsi in appello, proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti, si osserva che i dedotti motivi d’appello, tra di loro connessi e da trattare congiuntamente, sono infondati (con conseguente superfluità di affrontare le eccezioni di inammissibilità degli appelli, sollevate dalle parti appellate, e comunque da intendersi rinunciate, a seguito della richiesta formulata dalle parti ai sensi dell’art. 72, comma 1, sopra citato).
7.1. In linea di diritto, occorre porre in rilievo la natura speciale della disciplina legislativa sul procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In questa materia, il legislatore nazionale, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 settembre 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), finalizzata a disciplinare uniformemente e ad incentivare tali forme di produzione di energia anche a mezzo della semplificazione dei procedimenti autorizzatori, ha emanato una disciplina procedimentale ad hoc che culmina nel rilascio (o nel diniego) della c.d. autorizzazione unica regionale alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto (ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica ed ogni altro intervento necessario allo scopo).
Questa disciplina procedimentale è definita dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità).
Il tratto peculiare di tale disposizione, frutto delle suindicate finalità semplificatorie e di concentrazione, consiste nel fatto che la stessa ha individuato nella conferenza di servizi il modulo procedimentale ordinario essenziale alla formazione del successivo titolo abilitativo funzionale alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Questa disciplina – incentrata sulla concentrazione procedimentale in ragione del confronto richiesto dall’approvvigionamento energetico mediante tecnologie che non immettano in atmosfera sostanze nocive, e sul valore aggiunto intrinseco allo stesso confronto dialettico delle amministrazioni interessate – presenta,ratione materiae, un carattere speciale (proprio a causa di quel modulo procedimentale, che altrimenti sarebbe attenuato) anche per ciò che riguarda le valutazioni dell’impatto paesaggistico e ambientale, rispetto a quelle ordinarie: di guisa che il modello procedimentale e provvedimentale legittimante l’installazione di siffatti impianti è esclusivamente quello dell’autorizzazione unica regionale, tipizzato espressamente da questo art. 12 d.lgs. n. 387/2003 (e secondo le previsioni ivi stabilite).
Pertanto, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione unica compie la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti, tenendo conto delle posizioni di dissenso espresse dai partecipanti alla conferenza di servizi.
Stante il rinvio operato dall’art. 12 d.lgs. n. 387/2003, alla l. n. 241/1990 in tema di conferenza di servizi, ne consegue che, ai sensi dell’art. 14-quater l. n. 241/1990, le amministrazioni convocate devono esprimere il proprio eventuale dissenso, a pena di inammissibilità, motivatamente e all’interno della conferenza di servizi. Ove, poi, il dissenso sia espresso, tra l’altro, da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, sono previste specifiche norme procedurali per il superamento del dissenso.
7.2. Il caso in esame èconnotato dalla circostanza che il Comune di Montesano e l’Amministrazione statale preposta, con le sue articolazioni periferiche, alla tutela dell’impatto paesaggistico dell’opera in questione (stazione elettrica, quale opera connessa all’impianto eolico), ubicata in zona vincolata ex lege sotto il profilo paesaggistico, si dolgono della mancata acquisizione dei relativi pareri e della v.i.a. in seno alle conferenze di servizi svoltisi dell’11 settembre 2008 e del 24 febbraio 2010, le quali hanno preceduto il rilascio dell’autorizzazione unica, da parte della Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 2 agosto 2010 e comunicato dalla Regione a tutti gli enti partecipanti al procedimento, ivi compresi il Comune di Montesano sulla Marcellana e la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino, con nota n. 639519 del 27 luglio 2010).
Ritiene la Sezione che, contrariamente a quanto è stato dedotto dalle Amministrazioni appellanti, nel caso di violazione della richiamata disciplina del procedimento di autorizzazione unica, non è ravvisabile la nullità del provvedimento finale.
7.2.1. Quanto alle risultanze procedimentali, anche indicate nella relazione regionale di “chiarimenti circa le caratteristiche e la localizzazione della stazione elettrica di cui al progetto Essebiesse, autorizzato con la ridetta d.d. n. 377 del 14.7.2010” (trasmessa con nota n. 669145 del 12 settembre 2012), redatta in ottemperanza dell’ordinanza istruttoria n. 6471/2012 emessa dal T.a.r. nell’ambito del giudizio di primo grado, peraltro non specificamente contestata e corroborata dalle altre emergenze istruttorie documentali, devono ritenersi comprovate le seguenti circostanze:
– per pervenire all’emanazione del provvedimento autorizzatorio conclusivo, si sono svolte due sedute della conferenza di servizi, l’11 settembre 2008 ed il 24 febbraio 2010, nel cui corso sono stati acquisiti i pareri e i nulla-osta di tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
– ad entrambe le sedute della conferenza ha partecipato il rappresentante del Comune di Montesano sulla Marcellana, il quale ha espresso parere favorevole sul progetto dell’opera;
– nell’ambito della prima conferenza, è stato acquisito il parere favorevole della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Salerno ed Avellino, espresso con nota n. 24907 del 17 settembre 2008;
– la Soprintendenza è stata invitata anche alla conferenza di servizi del 24 febbraio 2010 (con nota di convocazione del 10 febbraio 2010), ma non vi ha partecipato, chiedendone un rinvio (con nota del 23 febbraio 2010) con la motivazione, che la società istante “ha trasmesso solo recentemente le modifiche progettuali, non consentendo conseguentemente di effettuare un’appropriata istruttoria delle stesse. Relativamente a tali modifiche questo Ufficio si riserva di trasmettere gli esiti del loro esame”;
– Essebiesse Power s.r.l., unitamente all’istanza originaria di autorizzazione unica del 15 settembre 2005, aveva trasmesso alla Regione le tavole progettuali relative alle opere da eseguire, ivi compresa la stazione elettrica originariamente localizzata in territorio comunale di Casalbuono;
– nel corso del procedimento, Essebiesse Power s.r.l. ne ha modificato la localizzazione, spostandola nel territorio comunale di Montesano sulla Marcellana, per tener conto della soluzione tecnica di connessione fornita dalla Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. e da quest’ultima indicata anche ad un altro produttore (la s.r.l. Ravano Green Power);
– di ciò è stato dato conto nel verbale della conferenza dei servizi dell’11 settembre 2008, i cui lavori sono stati rinviati ad altra seduta proprio allo scopo di effettuare le valutazioni riguardanti lo spostamento della stazione elettrica nel territorio comunale di Montesano;
– a tal fine, Essebiesse Power s.r.l. aveva stipulato un accordo con la s.r.l. Ravano Green Power, inviato alla Regione Campania in data 5 gennaio 2008, con il quale aveva assunto la ‘titolarità’ del progetto della stazione elettrica di Montesano, predisposto dalla s.r.l. Ravano Green Power, con allegati elaborati, successivamente inviati, unitamente al progetto rielaborato, tra l’altro anche ai Comuni di Montesano e di Casalbuono;
– con lettera raccomandata del 2 febbraio 2010, Essebiesse Power s.r.l. ha inviato alla Regione Campania e agli altri enti interessati (tra cui la Soprintendenza) le ulteriori tavole progettuali, concernenti sia il parco eolico, sia la stazione elettrica in Montesano, tra cui gli elaborati ‘I 10’ (piano particellare grafico) e ‘I 11’ (piano particellare descrittivo), nei quali la stazione elettrica, chiaramente evincibile anche dall’elaborato ‘I 04’, risultava localizzata sulle particelle catastali del fl. 20 nn. 74, 78, 79, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 285, 287, 288, 507, 512 e 616 del Comune di Montesano;
– con decreto dirigenziale n. 53 del 19 gennaio 2010, il Servizio V.I.A. della Regione Campania ha espresso valutazione favorevole di compatibilità ambientale dell’opera nel suo complesso;
– indi la Regione Campania, con decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010, ha rilasciato l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto eolico e delle connesse opere, ivi compresa la stazione elettrica come localizzata nel territorio comunale di Montesano;
– l’autorizzazione unica, con decreto dirigenziale n. 191 del 15 aprile 2011, è, poi, stata volturata in favore di Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a., limitatamente alla stazione elettrica e agli elettrodotti di raccordo alla rete di trasmissione nazionale.
Si aggiunga che la stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana, per la sua natura strategica, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.-l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata individuata tra gli interventi urgenti e indifferibili, connessi alla trasmissione dell’energia, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico (v. art. 2 d.P.R. 12 novembre 2009, in G.U. n. 31 dell’8 febbraio 2010), ad ulteriore comprova dell’indubbio conoscibilità del progettato intervento da parte delle amministrazioni interessate, in epoca anteriore alla conferenza dei servizi del 24 febbraio 2010.
7.2.2. Alla luce delle esposte risultanze istruttorie, deve escludersi che il progetto rielaborato relativo alla delocalizzazione della stazione elettrica esulasse dal procedimento di autorizzazione unica e dall’acquisita v.i.a.
Del pari, deve escludersi che fossero state violati i poteri di gestione del vincolo paesaggistico facenti capo alla Soprintendenza, la quale, anziché assentarsi dalla conferenza di servizi del 24 febbraio 2010 – alla quale era stata ritualmente convocata –, per asserita carenza d’istruttoria, sarebbe stata onerata di parteciparvi e di far valere la propria posizione, in rispondenza alla ratio sottesa all’unificazione procedimentale dei vari pareri e nulla-osta nel modulo della conferenza di servizi, in un’ottica di semplificazione e di valorizzazione del confronto dialettico delle amministrazioni portatrici degli interessi coinvolti.
Ne deriva che la Regione correttamente ha ritenuto non giustificata l’assenza del rappresentante della Soprintendenza alla conferenza di servizi, attribuendo alla stessa valenza di assenso ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990; altrettanto correttamente, ha ritenuto acquisita la v.i.a. anche sul progetto rielaborato, compresa la delocalizzazione della stazione elettrica.
Peraltro, la partecipazione della medesima Soprintendenza nel corso della prima fase del procedimento comporta che non sono state conculcate le sue prerogative.
La Soprintendenza – ove avesse inteso contestare la validità e l’efficacia della autorizzazione unica regionale – avrebbe dovuto impugnare il medesimo provvedimento (innanzi al TAR o con ricorso straordinario), deducendo la sussistenza di una violazione di legge riguardante le proprie prerogative e il mancato concreto esercizio dei propri poteri: essa non può invece fondatamente dedurre che la medesima autorizzazione, per sua natura da qualificare come provvedimento autoritativo, sia disapplicabile da altre autorità amministrative o in sede giurisdizionale.
Pervero, in un caso del tutto particolare questa Sezione ha ravvisato un’ipotesi di nullità dell’autorizzazione unica (per difetto assoluto di attribuzione o rispettivamente per difetto dell’elemento essenziale dell’assenza di dissensi qualificati nella previa conferenza di servizi), nel caso di sostanziale e radicale pretermissione delle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica e ambientale, e cioè nel caso di mancata convocazione alla conferenza di servizi o di mancata applicazione del modulo previsto dall’art. 14-quater l. n. 241/1990 per il superamento del motivato dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela degli interessi sensibili ivi indicati (v., in tal senso, Cons. St., Sez. VI, 23 maggio 2012, n. 3039).
Tuttavia, nel caso di specie, è stata consentita la partecipazione della Soprintendenza statale, la quale avrebbe potuto impugnare in sede giurisdizionale o con ricorso straordinario l’autorizzazione unica regionale, qualora avesse inteso far valere vizi del procedimento.
In altri termini, ritiene la Sezione che:
– l’estensione della sanzione della nullità a fattispecie non riconducibili alle tassative ipotesi previste dall’art. 21-septies l. n. 241/1990 equivarrebbe ad un inammissibile vulnus al principio di certezza del diritto pubblico;
– tranne queste ipotesi tassative, ogni violazione di legge, più o meno grave, determina la annullabilità del provvedimento, con la conseguenza che – nel caso di mancata emanazione di un atto amministrativo o di una pronuncia del giudice amministrativo che ne disponga l’annullamento o la sospensione degli effetti – il medesimo atto deve essere ritenuto efficace da ogni autorità tenuta alla sua esecuzione.
– perfino nelle ipotesi più gravi, che danno luogo ai presupposti per la proposizione di un conflitto di attribuzione, anche la Corte Costituzionale, in considerazione dei principi generali del diritto pubblico, ha costantemente rilevato la produttività di effetti ( con la relativa annullabilità, e non la nullità) dell’atto che risulti invasivo delle competenze di un altro organo costituzionale.
7.3. Per le esposte ragioni, legittimamente la sentenza impugnata ha annullato il provvedimento del Comune di Montesano sulla Marcellana n. 9333 del 3 ottobre 2011, nonché gli altri atti impugnati in primo grado, che hanno interferito sugli effetti della autorizzazione regionale n. 377 del 2010, in base all’erronea considerazione della sua nullità.
Pertanto, gli appelli sono da respingere, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza (seppure sulla base di un percorso motivazionale parzialmente diverso da quello sviluppato dal T.a.r.), con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
8. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra tutte e parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti (ricorsi n. 1692 del 2013 e n. 1741 del 2013), li respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza, nei sensi di cui in motivazione; dichiara le spese di causa relative al presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Aldo Scola, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/08/2013
IL SEGRETARIO

 

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