“Si rileva il ricorrente che l’I.C. Santa Marina Policastro, ricade in un comune montano e ospita ben 442 alunni (dunque superiore a 400); Istituto che pertanto, per effetto di legge è un istituto autonomo”. È questa forse la frase più significativa che si può individuare nella sentenza emessa dai giudici della quarta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania che ha accolto il ricorso del Comune di Santa Marina, presentato lo scorso gennaio, con il quale veniva richiesto l’annullamento della delibera di Giunta Regionale dello scorso dicembre che aveva stabilito l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo di Santa Marina – Policastro con l’Istituto Dante Alighieri di Sapri, per il prossimo anno scolastico 2024/2025. Decisione che aveva spinto l’amministrazione comunale a ricorrere al TAR producendo una serie di argomentazioni, legate prevalentemente alle disposizioni di carattere nazionale ed anche a quelle regionali che dunque, con la delibera di dimensionamento scolastico venivano disattese. La normativa in tema di dimensionamento scolastico, infatti, prevede una serie di eccezioni legate prevalentemente ai comuni montani i cui numeri, per il mantenimento del dirigente scolastico, si riducono a 400 rispetto ai numeri previsti per legge che vanno da un minimo di 900 a un massimo di 1000 alunni. La Regione Campania, inoltre, come si legge nella sentenza del TAR, usufruendo della potestà legislativa che gli è consentita, con delibera di giunta regionale aveva previsto una ulteriore agevolazione per i comuni montani, eliminando anche il limite minimo di iscritti dei 400 e, pertanto, riconoscendo sempre e comunque l’autonomia ai comuni montani. Una disposizione dunque che, secondo quanto riportato nella sentenza, sarebbe stata poi disattesa dalla stessa Regione Campania dato che, il comune di Santa Marina è stato riconosciuto come Comune Montano e, pertanto, avrebbe dovuto comunque mantenere una sua autonomia indipendentemente dai numeri. Nonostante ciò, gli iscritti all’istituto sono 446 dunque oltre i 400 che erano stati previsti dalla normativa nazionale, pertanto, in ogni caso, essendo comune montano, poteva comunque vedersi riconosciuta l’autonomia. Elementi questi che hanno dunque spinto i giudici del Tar di Napoli ad accogliere il ricorso del Comune di Santa Marina ritenendola “illegittima per violazione di legge e deficit del presupposto” e condannando peraltro la Regione Campania a corrispondere al Comune di Santa Marina le spese di lite fissate in 2 mila previste dalla legge. Una decisione accolta con estremo favore dal primo cittadino Giovanni Fortunato che dichiara: “L’amministrazione Comunale aveva visto giusto nell’intraprendere l’unica strada percorribile che era quella della giustizia amministrativa, senza proclami, senza inutili isterismi e senza strumentalizzazioni politiche. La nostra scuola continuerà ad essere autonoma e l’amministrazione comunale sarà anche per il futuro un’attenta garante dei diritti dei propri alunni e dei loro genitori”.