“L’Amministrazione di Sostegno strumento a tutela dei Disabili” di Pietro Cusati

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”DURA LEX” –Rubrica di informazione giuridica a cura di PIETRO CUSATI

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO : UNO STRUMENTO NUOVO PER LA TUTELA DEI DISABILI

L’amministrazione di sostegno e’ un nuovo istituto giuridico per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi ,parzialmente o totalmente, e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d’azzardo, eccetera. È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche,anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità’ di agire. In pratica l’amministrazione di sostegno è uno strumento inserito nel codice civile con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che si affianca all’interdizione ed all’inabilitazione. In realtà l’amministrazione di sostegno è come un vestito su misura che si adegua alla condizione di disagio della persona, riducendo al minimo i suoi impedimenti ed esaltando al massimo le sue potenzialità . La persona colpita da un qualsiasi impedimento di tipo fisico o psicologico potrà essere coadiuvato da un amministratore di sostegno, senza che per questo venga meno la sua possibilità di far valere la sua volontà nelle materie in cui egli sia autonomo. La legge prevede che possa essere designato l’amministratore di sostegno, tramite il notaio, anche per il caso di una futura eventuale incapacità. In questo modo, si fa prevalere, rispetto all’autorità ed ai terzi, la volontà della persona che dovesse essere colpita da un qualsiasi evento che la renda parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi. Lo scopo della legge è di riconoscere gli stati di incapacità, apprestando strumenti coi quali sopperirvi, limitando al minimo possibile la capacità d’agire del beneficiario. L’amministrazione di sostegno, applicabile nei riguardi di ogni forma di infermità o menomazione, anche gravissima, non prevede l’incapacità assoluta per il beneficiario, salvaguardandone così i diritti umani in ambito civilistico .E’ possibile ,ma non obbligatorio ,designare un amministratore di sostegno al maggiorenne il quale sia affetto da: un’infermità oppure una menomazione fisica o psichica che porti all’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare del luogo in cui l’eventuale beneficiario ha la residenza o il domicilio . La nomina è fatta con decreto motivato immediatamente esecutivo dal Giudice Tutelare entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta . L’interessato può anche essere un soggetto già interdetto o inabilitato, in questo caso il ricorso è presentato congiuntamente all’istanza al giudice competente per la revoca dell’interdizione o inabilitazione. Il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione. Ciò comporta che l’amministrazione di sostegno è anche uno strumento per far venir meno misure severe come appunto l’interdizione e l’inabilitazione. Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario anche se minore, interdetto o inabilitato, oppure dal genitore, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente e dal pubblico ministero. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento d’amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre il ricorso per la sua nomina o a fornire comunque notizia al pubblico ministero. Il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura nonché ogni altro relativo provvedimento, debbono essere immediatamente annotati a cura del Funzionario di Cancelleria nell’apposito registro delle amministrazioni di sostegno. Il decreto d’apertura e quello di chiusura debbono essere comunicati entro dieci giorni all’Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.
PIETRO CUSATI -Direttore Amministrativo del Ministero della Giustizia, Giudice Tributario, Giornalista –Pubblicista

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