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”DURA LEX”
RUBRICA DI INFORMAZIONE GIURIDICA a cura di PIETRO CUSATI
IMPORTANTI NOVITA’ PER LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Il 2 marzo entrano in vigore alcune importanti novità per la cosiddetta mediazione tributaria previste dalla legge di stabilità 2014. Per gli atti notificati dal 2 marzo, infatti, il ricorso effettuato direttamente in Commissione Tributaria Provinciale, senza passare prima dalla procedura di mediazione, sarà dichiarato improcedibile e non più inammissibile. Sarà applicata anche la sospensione feriale, analogamente alle disposizioni sui termini processuali. Nuove regole anche per la riscossione e il pagamento delle somme dovute, che saranno sospesi per il periodo di svolgimento del procedimento di mediazione. Sono queste le principali novità previste dalla Legge 147/2013 e contenute nella circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014 dell’Agenzia delle Entrate sulla mediazione tributaria, l’istituto che consente di chiudere le liti fiscali di importo fino a 20mila euro con la riduzione al 40% delle sanzioni. In base alla Legge 147/2013, diventa improcedibile e non più inammissibile il ricorso presentato dal contribuente in Commissione Tributaria Provinciale senza prima aver aspettato l’esito della mediazione. Si dovrà, quindi, attendere il compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio entro i successivi 30 giorni. Alle domande di mediazione relative ad atti notificati a partire dal 2 marzo si applicheranno le normali disposizioni sui termini processuali. Ciò significa che il termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione non dovrà essere calcolato il periodo di sospensione feriale, dal primo agosto al 15 settembre. L’Agenzia delle Entrate sospenderà la riscossione delle somme dovute per tutta la durata del procedimento di mediazione. La sospensione non sarà, invece, applicata nei casi di improcedibilità della domanda. Trascorsi i 90 giorni previsti dalla procedura di mediazione, dovranno essere versati gli interessi previsti, a meno che non venga accolta l’istanza o sia stato concluso l’accordo di mediazione. Nell’accordo di mediazione tributaria entrano anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi.
PIETRO CUSATI
Direttore Amministrativo del Ministero della Giustizia ,
Giudice Tributario, Giornalista -Pubblicista-
pietrocusati@tiscali.it