Nonostante il decorrere dei mesi la Società Sviluppo Risorse Ambientali con sede a Polla, non aveva ancora provveduto alla eliminazione dei rifiuti abbandonati nell’area gestita ed in risposta del provvedimento della Regione Campania datato febbraio 2024 per il ripristino delle condizioni ambientali. Non avendo dato seguito al provvedimento regionale, nell’ottobre scorso il sindaco di Polla Massimo Loviso, aveva emesso ordinanza in cui si chiedeva l’immediato recepimento del dispositivo emesso dalla Regione Campania per liberare dunque l’area dalla presenza di rifiuti abbandonati. La richiesta formulata dal Sindaco era rivolta, non solo alla SRA, società che gestiva il sito, ma anche al curatore giudiziale nonché alla Visama, proprietaria dell’immobile.
Una ordinanza a cui il curatore giudiziale Gaetano Romanelli si è opposto, ricordando che, il ruolo che gli era stato conferito non gli riconosceva il compito in materia di gestione del sito e dunque non avrebbe potuto attuare alcun tipo di provvedimento legato alla rimozione dei rifiuti nell’area come richiesto prima dalla Regione e con ordinanza dal Sindaco di Polla. Una posizione che i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, hanno accolto nonostante le deduzioni proposto in corso di dibattimento. Anche la Visama si è costituita in giudizio dichiarandosi estranea ai fatti e, di conseguenza anche agli obblighi imposti dall’ordinanza del Sindaco di Polla. In particolare la sentenza ed anche le deduzioni presentate si sono concentrate sul ruolo e le competenze del commissario giudiziale. Come spiegato dai giudici della Terza Sezione di TAR di Salerno, “la figura del commissario giudiziale nel concordato preventivo non sarebbe in alcun modo sovrapponibile a quella del curatore fallimentare in considerazione dei poteri meramente consultivi e di controllo attribuiti al primo e dell’assenza di poteri di amministrazione, gestione e rappresentanza in capo allo stesso”.
Un ruolo dunque che non riconosce al commissario giudiziale la capacità di poter assumere decisioni neanche in merito allo spostamento e smaltimento di rifiuti abbandonati nell’area della società seppur pericolosi. Un compito che, secondo quanto emerso, al momento potrebbe essere riconosciuto solo alla SRA ed, eventualmente, alla Visama anche, in particolare per quest’ultima società, c’è un ricorso presentato per chiedere l’annullamento degli stessi atti e dunque la cancellazione delle responsabilità della società nell’azione richiesta dall’ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati siti nell’impianto di recupero e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi ubicato nel Comune di Polla”, dato che, la stessa Visama, si è dichiarata estranea ai fatti. Se anche il ricorso della società proprietaria dell’immobile sarà accolto, la rimozione dei rifiuti spetterà solo alla SRA, società peraltro, al momento sottoposta a liquidazione giudiziale