Il Distretto Sanitario 72 resta per ora a Sala Consilina: ecco l’Ordinanza del TAR Salerno

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LA SEDE DEL DISTRETTO SANITARIO RIMANE A SALA CONSILINA

La seconda sezione del T.A.R. Salerno, con ordinanza n. 269/2014 del 15.5.2014, ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Sala Consilina nell’ambito del ricorso n. 821/2014 R.G. contro l’A.S.L. Salerno.

La controversia riguarda il trasferimento della sede del Distretto Sanitario n. 72 dai locali di via Pozzillo in Sala Consilina all’ex Ospedale di Sant’Arsenio.

Il T.A.R. (collegio presieduto dal dott. Luigi Antonio Esposito, relatore dott. Maurizio Santise) ha ritenuto fondati i motivi del ricorso, predisposto per il Comune di Sala Consilina dall’avv. Aniello Lamberti, in quanto l’A.S.L. ha omesso di considerare l’accordo intervenuto tra il Comune di Sala Consilina ed il sig. Martino Cioffi Squitieri, comproprietario dei locali sede del Distretto. Infatti, in virtù di questo accordo, è stata assicurata la disponibilità di tali locali per mantenervi gli uffici del Distretto fino al 31.12.2014, a fronte dell’impegno assunto dal Comune di pagare il relativo canone per l’intero anno 2014.

Pertanto il T.A.R. Salerno, sanzionando l’operato della Azienda Sanitaria di Salerno, ha sospeso gli atti impugnati dal Comune di Sala Consilina, con i quali la Direzione dell’A.S.L. aveva trasferito la sede del Distretto a Sant’Arsenio.

Nel giudizio si è anche costituito il Comune di Sant’Arsenio, per sostenere le ragioni dell’A.S.L., mentre invece il Sindaco di Sassano dott. Tommaso Pellegrino (in qualità di Presidente dei Sindaci del Distretto Sanitario n. 72) ed i Comuni di Sassano, di Sanza, di Montesano Sulla Marcellana, di Padula, di Monte San Giacomo e di Casalbuono sono intervenuti per sostenere le ragioni del Comune di Sala Consilina.

ECCO L’ORDINANZA DEL TAR DI SALERNO:

N. 00269/2014 REG.PROV.CAU.

N. 00821/2014 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 821 del 2014, proposto da:

Comune di Sala Consilina in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Aniello Lamberti, con domicilio eletto presso Aniello Lamberti Avv. in Salerno, via L. Cassese,19;

contro

Azienda Sanitaria Locale Salerno, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano Paolino, Walter Ramunni, con domicilio eletto presso Gaetano Paolino in Salerno, piazza Sant’Agostino, 29; Regione Campania in Persona del Presidente P.T.; Comune di Sant’Arsenio in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Senatore, con domicilio eletto presso Nicola Senatore in Salerno, Cso Vittorio Emanuele, 74;

e con l’intervento di

ad adiuvandum:

Comune di Sassano, Dott. Tommaso Pellegrino Quale Presidente del Distretto Sanitario N. 72 Asl Salerno, Comune di Sanza, Comune di Montesano Sulla Marcellana, Comune di Padula, Comune di Monte San Giacomo, Comune di Casalbuono, rappresentati e difesi dall’avv. Loreto Zozzaro, con domicilio eletto presso Loreto Zozzaro Avv. in Salerno, c/o Segreteria T.A.R.;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento del distretto sanitario n.72 di Sala Consilina prot.n.49582 dell’1.4.2014 con il quale è stato disposto il trasferimento della sede del distretto n.72 dall’attuale ubicazione in Sala Consilina – via pozzillo – al plesso dell’ex ospedale in Sant’Arsenio

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Salerno e di Comune di Sant’Arsenio in Persona del Sindaco P.T.;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che è intervenuto un accordo tra il Sindaco del Comune di Sala Consilina e Martino Cioffi Squitieri, comproprietario dei locali in cui sono siti gli uffici amministrativi dell’Asl, con cui quest’ultimo ha rinunciato ad eseguire il provvedimento giurisdizionale di rilascio dei citati locali fino al 31.12.2014 e ha consentito all’Asl di continuare ad occupare i locali per tutto l’anno 2014 per un corrispettivo di € 45.000,00, che sarà corrisposto dal Comune di Sala Consilina;

Considerato che la stipula di un contratto di locazione da parte di un comproprietario all’insaputa dell’altro comproprietario non è motivo di invalidità dell’accordo, integrando la fattispecie una negotiorum gestio nei confronti del comproprietario che non ha partecipato al negozio giuridico (Cass. civile, SS.UU., sentenza 04.07.2012 n° 11135);

Considerato che il Comune di Sala Consilina ha, altresì, assunto l’obbligo di pagare il canone per l’intero anno 2014, sollevando dall’impegno economico l’Asl e, quindi, non è del tutto pertinente il richiamo all’art. 15 L.R. 1/2012, che, peraltro, lascia una residua possibilità all’Asl di stipulare i contratti di locazione per comprovate ed inderogabili esigenze o di obblighi derivanti dai piani attuativi;

Considerato che l’amministrazione resistente non ha dato conto nel provvedimento impugnato di tali aspetti che potrebbero evitare il trasferimento di sede dell’Asl;

Ritenuto sussistente, altresì, il periculum in mora, in quanto il Comune di Sala Consilina rischierebbe di subire comunque un pregiudizio grave e irreparabile, derivante dal trasferimento di sede dell’Asl, anche se in relazione agli uffici di carattere amministrativo, in considerazione delle funzioni istituzionali svolte dall’ente comunale;

Ritenuto, pertanto, doversi accogliere la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato, con obbligo per la p.a. di riesame della presente questione;

Ritenuto doversi compensare le spese di lite tra le parti in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

Accoglie la domanda cautelare e per l’effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione con obbligo dell’Asl di riesaminare la questione;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 gennaio 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

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