DURA LEX
Rubrica di informazione giuridica
a cura di Pietro CUSATI
(Direttore Amministrativo del Ministero della Giustizia,
Giudice Tributario ,Giornalista- Pubblicista)
NESSUN PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE SENTENZE RELATIVE ALLE CAUSE DI MODESTO VALORE.
Alla luce del recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione con le sentenze del 16 e 24 luglio 2014,l’esenzione dell’imposta di registro e di bollo viene estesa anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace. Per le cause e le attività conciliative in ‘’sede non contenziosa ‘’ di valore non superiore ai 1.033,00 euro,il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto,anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai Giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace ,ma anche alle relative sentenze di appello del Tribunale ordinario.
L’Agenzia delle Entrate,con la risoluzione n.97/E,del 10 novembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’ambito applicativo del regime di esenzione dall’imposta di registro e di bollo previsto dalla legge 21 novembre 1991, n. 374 ,istitutiva del giudice di pace.
Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato.
A tal riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza 16 luglio 2014, n. 16310, ha precisato che ‘’ il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell’esenzione alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio”. La pronuncia si fonda ,altresì, sulla ratio della disposizione agevolativa che, a parere della Suprema Corte di Cassazione è “…quella di alleviare l’utente dal costo di servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque ad importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione”.
In relazione a ciò, affermano i giudici di legittimità, “…appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell’art. 37 del DPR n. 131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, sicché la norma in esame non può considerarsi…né oggetto di applicazione analogica né soggetta ad interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale”.
In considerazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine alla condivisibilità delle affermazioni di principio espresse dai giudici di legittimità, il regime esentativo per valore previsto dall’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 ,per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, debba,pertanto, trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.
pietrocusati@tiscali.it