7 i punti della Legge sull’Autonomia Differenziata che la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionali e pertanto non applicabili, lasciando di conseguenza attiva la legge anche se, vista la incostituzionalità dei 7 punti che vanno cancellati, i giudici della Corte hanno richiamato il Parlamento affinché provveda a colmare i vuoti che si sono venuti a creare in quanto, la legge, priva delle norme dichiarate illegittime non può essere applicata. Accolto dunque, seppur solo in parte, il ricorso presentato da 4 regioni italiane contro la legge sull’Autonomia Differenziata.
Delle 4 Regione anche la Campania si era opposta alla legge ritenendola dannosa per il mezzogiorno e per uno sviluppo globale dell’intera Nazione. Una vittoria dunque parziale delle regioni Campania, Toscana, Puglia e Sardegna che avevano presentato il ricorso sulla costituzionalità della legge Calderoli. Per i Giudici della Core, infatti, la legge deve avere caratteristiche tali da essere maggiormente funzionale e migliorativa degli apparati pubblici e deve contribuire ad assicurare una maggiore responsabilità politica per rispondere meglio ai bisogni dei cittadini. Elementi che, dunque, non sarebbero garantiti dalla legge in merito ai 7 dei 12 punti su cui la Corte si è pronunciata. Una pronuncia che ha commentato con soddisfazione il presidente della Regione Campania attraverso un lungo post sulla sua pagina ufficiale.
“La sentenza sulla legge Calderoli – scrive il governatore della Campania – smantella la Legge Calderoli e difende l’unità del Paese. La Corte Costituzionale ha accolto in gran parte e in tutto il suo nucleo essenziale, le censure mosse nel ricorso promosso dalla Regione Campania e dalle altre Regioni ricorrenti, e sostanzialmente “riscrive” la legge nei termini che la stessa Regione Campania ha proposto con un disegno di legge emendativo della Calderoli trasmesso alle Camere ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione qualche settimana fa”.
Nel dettaglio la Corte Costituzionale ha chiarito che: per ciò che riguarda le funzioni da trasferire alle Regioni non possono riguardare specifiche materie o ambiti di materie ma solo appunto funzioni; incostituzionale anche il passaggio secondo cui è il Governo che può determinare i livelli essenziali delle prestazioni in materia civile e sociale con i giudici della Corte che hanno invece evidenziato la centralità del Parlamento; annullato anche il punto secondo cui i LEP debbano essere stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; così come non può essere ritenuto accettabile il ricorso alla legge di bilancio per l’anno 2023 per la definizione dei LEP; incostituzionale la possibilità di modificare con decreto interministeriale le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali elemento questo che andrebbe a premiare proprio le regioni meno efficienti; la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica; ed infine ritenuta incostituzionale anche l’articolo finalizzato ad estendere la legge anche alle regioni a Statuto Speciale che, invece possono ottenere forme di autonomia solo ricorrendo a specifiche procedure previste negli statuti speciali.