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Genera confusione l’ultimo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento alla ulteriore stretta sulle attività economiche e lavorative. In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’atto con in allegato l’elenco delle attività ritenute necessarie. Nell’allegato non vengono però riportate alcune attività. Tra queste manca ad esempio il codice ATECO 47.11 relativo al commercio al dettaglio della piccola e grande distribuzione, ossia supermercati, ipermercati, discount alimentari, minimarket, e commercio al dettaglio di prodotti surgelati che devono restare aperte perché, appunto, ritenute essenziali.
Il Dott. Gaetano Romanelli, commercialista di Sala Consilina invita quindi ad una più attenta lettura del Decreto da cui si evince chiaramente come, la filiera alimentare, pertanto anche la distribuzione dei prodotti alimentari, rientrano tra le categorie essenziali e, pertanto, non sono oggetto del nuovo decreto del Presidente del Consiglio varato lo scorso 22 marzo prevalentemente riferito alle attività produttive industriali. Tutto ciò viene specificato nella lettera f dell’articolo 1 del decreto, in cui si legge: “è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta consentita ogni attività funzionale a fronteggiare l’emergenza”.
Nello stesso decreto viene inoltre ribadito che, restano aperte e operative tutte le attività professionali, così come riportato nel decreto dell’11 Marzo in cui nel disporre il prosieguo delle attività, raccomanda il rispetto di norme specifiche che cerchino di favorire l’attività a distanza, invita ad incentivare ferie e congedi in questo periodo di emergenza, e assumere protocolli di sicurezza anti contagio laddove non è possibile il rispetto della distanza di sicurezza. Il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale va quindi inteso come integrazione al decreto dell’11 marzo che va a specificare meglio quali sono le attività che devono supportare quelle ritenute di filiera ossia: agricole, alimentari e sanitarie.
Così come sono consentite le attività che sono funzionale a quelle specificate nel decreto del 22 marzo come spiegato punto d dell’articolo 1 in cui viene specificato che: “restano sempre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera delle attività riportate in allegato, previa comunicazione al Prefetto.” Sarà poi il Prefetto a valutare l’effettiva utilità dell’attività. Il Dott. Romanelli raccomanda di ricorrere al prefetto anche in casi di incertezza. L’attività potrà proseguire regolarmente fino a risposta del Prefetto di Salerno che, ricorda il Dott. Gaetano Romanelli, nel caso in cui non dovesse arrivare vale il silenzio-assenzo
Anna Maria CAVA