11enne annegata a Capaccio nel 2014: condannati titolare del lido e bagnino, assolto ufficiale

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Si è concluso il 4 luglio scorso con due condanne e un’assoluzione il processo di primo grado per la morte della 11enne di Caivano che il 31 luglio del 2014 perse tragicamente la vita per annegamento nel mare di Capaccio Paestum, in località Ponte di Ferro. La ragazzina, ospite con la famiglia di un lido della zona, stava facendo il bagno con il papà, quando i due, a causa del mare agitato, vennero trascinati dalla corrente di risacca. I soccorsi, complicati dalle condizioni avverse del mare, permisero di salvare la vita soltanto al padre; nulla da fare, invece, per la piccola, sopraffatta dalla forza delle acque e recuperata quando ormai, purtroppo, il suo cuore aveva smesso di lottare.

All’esito delle indagini del caso, vennero rinviati a giudizio per omicidio colposo il titolare della struttura S.M. e il bagnino A.M.: il primo per mancanza di alcune delle dotazioni di sicurezza previste dalla vigente ordinanza balneare tra cui l’omessa segnalazione di pericolo con la bandiera rossa, il secondo per non aver esercitato la dovuta sorveglianza dello specchio acqueo di competenza. Altresì, venne rinviato a giudizio per i reati di falso ideologico nella redazione dell’annotazione di servizio e per favoreggiamento personale il Secondo Capo Scelto della Guardia Costiera, R.T., ufficiale all’epoca in servizio presso la Capitaneria di Porto di Agropoli ed intervenuto sui luoghi del fatto.

All’esito di un giudizio durato quasi 5 anni e di un’istruttoria che ha contato l’audizione di venti persone tra testimoni e imputati, oltre ad una copiosa acquisizione documentale, il giudice monocratico della seconda sezione penale del Tribunale di Salerno, disattendendo parzialmente le richieste della pubblica accusa, che aveva chiesto la condanna di tutti e tre gli imputati, ha emesso il dispositivo di sentenza, condannando ad 1 anno e 2 mesi di reclusione il titolare della concessione balneare ed a 8 mesi il bagnino (pena sospesa per entrambi), oltre al pagamento delle spese processuali e alla condanna in solido al pagamento di una provvisionale di 50mila euro in favore dei genitori della bambina, costituiti parte civile.

Il Tribunale ha assolto invece l’ufficiale “perché il fatto non sussiste”, ritenendo che l’ufficiale non commise alcun falso nella redazione della annotazione di servizio e, pertanto, alcun favoreggiamento nei confronti del titolare della struttura. I difensori dei due imputati ritenuti responsabili attendono ora le motivazioni della sentenza, per le quali il giudice si è riservato il termine di 90 giorni, al fine di proporre appello.

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