Scuole e covid, il Tar riapre. Provvedimento restrittivo non giustificato da altri atti

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Ha avuto effetto solo un giorno la prima ordinanza regionale emesse in questo 2022 che ha disposto la chiusura delle scuole fino alla secondaria di I grado fino al 29 gennaio.

Dal TAR arriva la sospensiva che dispone anche l’immediato rientro in classe dei alunni come da legislazioni di rango primario vigente. Nel pomeriggio di ieri il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso presentato da una rappresentanza di genitori dei bambini campani che si erano opposti alla decisione del Governatore De Luca di tornare alla Didattica a Distanza.

A sostenere le ragioni del governatore campano diversi sindaci che, per effetto della decisione dei giudici di riaprire le scuole, hanno disposto, con apposita ordinanza lo stop alle lezioni, andando quindi contro sia ai giudici del TAR e sia alla legge nazionale che privilegia l’attività didattica in presenza con specifiche regole appositamente disciplinate. Diverse le ragioni che hanno indotto i giudici della quinta sezione ad accogliere il ricorso e tra queste primariamente le motivazioni secondo cui, un provvedimento di carattere urgente può avere validità solo laddove manchino provvedimenti sulla stessa materia di rango primario ossia dalla legislazione nazionale che ha validità primaria su ogni altro atto decisionale emesso da organi regionali.

I giudici inoltre hanno ricordato che la Campania non risulta inserita nelle Zone Rosse, quindi non è identificata a maggior rischio pandemico e ancor più, l’aumento dei contagi non risulta specificatamente riferito alla popolazione scolastica nei confronto dei quali è stata adottata la misura per il contenimento dei contagi. A tal proposito, nella sentenza, i giudici mettono in dubbio l’idoneità della misura “tenuto conto – si legge sull’atto – della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie che non ha evitato l’aumento dei contagi” e che, a ulteriore sostegno della disposizione per il contenimento dei contagi non sono stati emessi provvedimenti restrittivi nei confronti di qualsivoglia latra attività che metterebbe quindi in dubbio la necessità della stessa ordinanza.

Un duro affondo dai giudici arriva poi in merito alle motivazioni legate alle difficoltà del sistema sanitario regionale “che – si legge sull’atto – dimostrano piuttosto la carente previsione di adeguate misure preordinate a scongiurare il rischio”. In sintesi per i giudici del TAR, accertato che i contagi non provengono dalle scuole, vista la chiusura per Natale e considerato che nessun’altra attività è stata chiusa o provvedimenti restrittivi emessi, non sussistono le ragioni per chiudere le scuole che vanno riaperte con immediatezza, dato che il rientro in classe è disciplinato da apposita legislazione nazionale e quindi primaria.

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